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Alessandro Biffi, Tax Manager di Sorgenia, fa chiarezza sulle circolari e sulle modalità di utilizzo del credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale dei consumi Accise

10 Novembre 2016 Interview
  • La  circolare 22497/2016 che apre le porte per un importante cambiamento nell’utilizzo dei crediti da dichiarazione, rappresenta un vantaggio per le aziende? In che modo?
    • La circolare 24497/2016 del 26.02.2016, prima della rivisitazione fatta dalla circolare interna della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise n. 81377/RU del 15.09.2016, aveva inasprito, sotto certi aspetti, gli adempimenti in capo al contribuente, in quanto aveva di fatto ridimensionato completamente quello che è il concetto previsto – non tanto dall’Art. 26 comma 13 (Gas Naturale) – ma dall’ Art. 56 comma 1 (Energia Elettrica) del D.lgs 504/95 c.d. Testo Unico Accise. Infatti, sull’Art 26 comma 13 non aveva, e non può avere, impatti perché il pagamento del conguaglio è sempre previsto entro l’ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione viene presentata.

Pertanto la circolare presentava impatti notevoli sull’Art. 56 comma 1 in quanto, per prassi, molte aziende del settore inviano telematicamente all’Agenzia delle Dogane la dichiarazione di consumo entro l’ultimo giorno del mese in cui hanno effettuato il conguaglio (spesso i dati relativi al conguaglio sono disponibili prima della chiusura della dichiarazione), conguaglio che ha scadenza ordinaria il giorno 16 del mese.

La circolare in questione aveva quindi di fatto anticipato, a prima od al massimo al giorno 16 del mese, la scadenza per la presentazione della dichiarazione di consumo nel caso in cui il contribuente avesse voluto utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione già da quella scadenza. Dalla circolare non risulta chiaro invece come si sarebbe dovuto procedere in caso di conguaglio a debito, e quale sarebbe dovuta essere la data ultima entro cui versarlo. Ci è venuta in soccorso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure che, con nota interna 81377, ha invece di fatto annullato la parte relativa all’utilizzo in compensazione del credito che emerge dalla dichiarazione recitando testualmente:

“…la corretta modalità di versamento dell’accisa e di utilizzo da parte del soggetto obbligato di un’eventuale credito dovuto al meccanismo dei versamenti in acconto va verificato alla scadenza dei termini previsti per gli stessi versamenti (Art. 56, comma 1, del T.U.A.), sulla base delle risultanze della dichiarazione, il cui termine di presentazione è fissato dall’Art. 53, comma 9, del T.U.A.. Ciò stante, in caso di dichiarazione presentata nel mese di marzo, dopo il giorno 16, non appare coerente richiedere, da un lato, la rideterminazione della rata d’acconto a partire da quella in scadenza al 16 dello stesso mese di marzo e, dall’altro, qualora dalla dichiarazione stessa risulti un credito, non ritenerne legittimo l’utilizzo a partire dalla stessa rata del 16 marzo. In conclusione, nell’ipotesi in cui l’operatore, al momento del pagamento della rata in scadenza al 16 marzo, nella quantificazione del versamento abbia utilizzato un credito poi risultato effettivamente esistente in sede di verifica della dichiarazione presentata entro la scadenza fissata dall’Art. 53, comma 9, del T.U.A., non appare legittimante irrogabile alcuna sanzione”.

Di contro, per la richiesta di trasferimento del credito, ha invece reso più snella la procedura in quanto non risulta più necessario attendere il benestare al trasferimento del credito da parte della Dogana in cui questo credito è in capo (competente per territorio), ma è sufficiente inviare formale richiesta di trasferimento almeno 10 giorni prima della data in cui si pensa di utilizzare il credito sulla Provincia di destinazione dello stesso. La Dogana ha poi tempo massimo 30 giorni per rispondere formalmente all’istanza di trasferimento.

 

  • Quale procedura seguire per procedere con l’Istanza di trasferimento contabile del credito? 

Ricollegandomi alla prima domanda, la circolare 24497 ha snellito molto la procedura soprattutto riguardo ai tempi di risoluzione. Infatti,  prima di procedere con l’invio della regolare istanza di trasferimento, è necessario procedere con dei piccoli accorgimenti di natura prettamente “matematica” e quindi si può chiedere di trasferire un credito da una provincia solo dopo aver verificato che l’importo chiesto sia l’eccedenza di credito al 31 dicembre, al netto della compensazione di tutte le rate in scadenza dalla data dell’istanza fino a dicembre dello stesso anno. Non è quindi possibile trasferire crediti che vanno ad esaurirsi prima dell’ultima rata di dicembre.

Fatta questa verifica, si procede con la redazione dell’istanza che vede, come destinatari, sia la Dogana la cui provincia detiene il credito, sia la Dogana competente per territorio della provincia verso cui il credito deve essere trasferito. L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante ed inviata a mezzo raccomanda a/r o PEC. Nel caso in cui abbiamo soddisfatto anche il termine di 10 gg previsto dalla circolare 24497, possiamo compensare il credito già dalla prima rata in scadenza immediatamente successiva alla data presentazione dell’istanza, altrimenti si compensa con la rata in scadenza il mese successivo.