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A seguito dell’entrata in vigore il 1 gennaio 2015 nel nuovo regolamento n.517/2014 quali sono i risultati attesi in tema di impatto ambientale e di riduzione delle emissioni di F-Gas?
Dott.ssa Antonella Angelosante Bruno
Unità Assistenza Tecnica Sogesid presso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Divisione II “Clima e Certificazione Ambientale”
- A seguito dell’entrata in vigore il 1 gennaio 2015 nel nuovo regolamento n.517/2014 quali sono i risultati attesi in tema di impatto ambientale e di riduzione delle emissioni di F-Gas?
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006, entrato in vigore il 9 giugno 2014 e applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2015, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, vengono estese a nuovi soggetti, apparecchiature e prodotti, le disposizioni relative al controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5), agli obblighi di recupero di F-gas (articolo 8), agli obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10) e al controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).
Inoltre, il Regolamento introduce ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III), delle specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14) e la riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC – phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).
Dalla valutazione di impatto effettuata dalla Commissione Europea, grazie al meccanismo di phase-down si dovrebbe registrare una riduzione di circa 70 Mt di CO2 equivalente entro il 2030 e con l’introduzione dei nuovi divieti di circa 50 Mt di CO2 equivalente. Queste riduzioni di emissioni comprendono anche gli impatti in termini di efficienza energetica (ossia un risparmio complessivo grazie all’impiego di tecnologie alternative). La base metodologica per questi risultati posa il suo fondamento sulla possibilità di introdurre alternative sicure ed efficienti sul piano energetico a costi inferiori a 50 euro per ogni tonnellata di CO2 equivalente abbattuta in ognuno dei 28 principali sottosettori che utilizzano gas fluorurati.
- Quali sono i prossimi passi ministeriali necessari a garantire lo snellimento dei processi burocratici legati alle certificazioni degli operatori?
L’attuale sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese coinvolte nelle attività contemplate dal Regolamento prevede il rilascio di certificati/attestati da parte di Organismi di certificazione designati dallo Stato membro. Attualmente, in Italia ci sono:
- a) 14 Organismi di certificazione delle persone di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008, accreditati dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” in base al Regolamento Tecnico RT-28 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008) e designati dal Ministero dell’Ambiente sulla base del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e previa approvazione da parte dello stesso Ministero del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati;
- b) 20 Organismi di certificazione delle imprese di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008, accreditati da ACCREDIA in base al Regolamento Tecnico RT-29 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008) e designati dal Ministero dell’Ambiente sulla base del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e previa approvazione da parte dello stesso Ministero del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati;
- c) 29 Organismi di attestazione delle persone di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008 certificati da Organismi di valutazione della conformità accreditati da ACCREDIAin base al Regolamento Tecnico RT-30 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008).
L’attuale sistema di certificazione prevede l’obbligo di certificazione per:
- le persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
- le persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
- le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- le persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 estende l’obbligo di certificazione a nuovi soggetti e a nuove attività.
Si riporta di seguito una tabella contenente soggetti (persone e imprese), apparecchiature e attività per i quali si applica l’obbligo di certificazione. In verde le nuove certificazioni.
Per tenere conto dell’ampliamento dell’obbligo di certificazione, sarà necessario, a livello nazionale, adeguare il D.P.R. n. 43/2012, considerando anche i lavori condotti dalla Commissione europea di revisione dei Regolamenti attuativi sui requisiti minimi per l’ottenimento della certificazione/attestazione.
Bisognerà inoltre rivedere le nuove disposizioni considerando le difficoltà e le problematiche emerse in fase di attuazione del D.P.R. n. 43/2012. A tal proposito, il Ministero ha avviato una prima fase di consultazione con tutte le principali Associazioni di categoria interessate per raccogliere spunti, opinioni e valutazioni.