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I “VAMPIRI DELL’ENERGIA”

17 Marzo 2016 Interview

Elisa Masoni, Referente Rapporti Polizia Giudiziaria – Sorgenia

Nell’esperienza di Sorgenia, quali tipologie di clienti commettono maggiormente furti di energia elettrica? E da quali zone provengono?

Il furto di energia elettrica ai danni delle società erogatrici del servizio di fornitura di luce e gas è fenomeno noto alle cronache dei giornali locali. Ogni giorno il lettore nello scorrere le pagine dei quotidiani può infatti facilmente imbattersi in notizie di prelievi irregolari posti in essere fraudolentemente e con le modalità più disparate da vari soggetti su tutto il territorio nazionale. Dall’esperienza di Sorgenia, in prima linea nel monitoraggio del fenomeno in quanto soggetto leso dalla condotta fraudolenta dei cosiddetti “vampiri dell’energia”, e pertanto destinatario delle segnalazioni del Distributore Locale e dell’Autorità Giudiziaria, la commissione dell’illecito di rilevanza penale si manifesta con una numerosità più elevata nelle regioni del Sud Italia, coinvolgendo utenze residenziali o small business spesso mediante il ricorso a banali espedienti quali l’apposizione di un magnete al contatore. La manifestazione capillare dell’illecito nell’area geografica indicata ricomprende altresì la casistica dell’occupazione degli alloggi abusivi, la cui gestione comporta a volte il ricorso all’ausilio della forza pubblica, essendosi manifestati casi di resistenza all’operato dei tecnici inviati dal Distributore al fine di ostruire l’accesso ai locali contatori degli edifici.

Se il prelievo irregolare posto in essere da clienti intestatari di utenze residenziali o small business determina la sottrazione di un quantitativo di kWh non eccessivo considerato il singolo autore, differente è invece il caso delle poche utenze energivore autrici dell’illecito nel Nord Italia le quali, in possesso di strumentazioni più avanzate e tecnologiche (anche tali da modificare il software dei contatori), se non individuate con tempestività comportano ingenti buchi di fatturato ai fornitori.

Dr.ssa Masoni, credo che il fattore tempo sia molto importante nell’ambito della lotta ai furti energetici. Secondo Lei quali sono gli step necessari per ottimizzare le procedure interne per riconoscere tali reati il prima possibile?

Si, corretto. Come anticipato nella precedente risposta e non solo con riferimento ai grandi clienti energivori, l’individuazione in tempi rapidi della commissione dell’illecito porterebbe alle aziende fornitrici di energia elettrica e gas naturale una serie di benefici: in primis che il reato si perpetuasse per un periodo di tempo limitato, determinando un minore danno.

Frequentemente i verbali di ricostruzione dei consumi per prelievo irregolare notificati dal Distributore Locale sono indirizzati a più società erogatrici del servizio, in quanto il reato si estende su periodi di fornitura di competenza di differenti traders, che si susseguono nel tempo nella titolarità del trasporto del POD di riferimento. L’iter di individuazione e successivamente di notifica della notizia di reato, richiedendo la collaborazione di diversi soggetti tra loro dialoganti (nello specifico Distributore Locale, Autorità Giudiziaria e Fornitori), se non ben oliato rischia di trascinare la problematica a svantaggio degli stessi.

Giova ricordare infatti che oltre alle società erogatrici del servizio di fornitura, che a volte si trovano purtroppo a fatturare i consumi molti mesi dopo la data di commissione effettiva del reato, lo stesso Distributore Locale subisce notevoli danni alle apparecchiature di rete in sua proprietà.

Pare allora auspicabile prevedere l’implementazione di un sistema di comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle azioni di individuazione e repressione del reato. Appurato che in materia oggi non esiste una piattaforma di scambio dati tra Distributore Locale e Fornitori, si potrebbe pensare – con l’ausilio dell’Autorità Giudiziaria e sfruttando i sistemi già in uso, quali i portali dei Distributori – alla creazione e tenuta di un registro dei POD interessati dall’esperienza illecita. Una sorta di anagrafica consultabile dagli attori del processo, che permetta di potenziare i controlli sulle utenze impattate da precedenti manomissioni nonché sui loro titolari, limitando così la possibilità della recidiva se non addirittura azzerandola mediante uno stretto monitoraggio dei punti di fornitura. Fatta salva peraltro la facoltà del venditore di decidere se intrattenere o meno rapporti commerciali con utenze “ree”.

Purtroppo, ho capito che spesso è proprio il cliente con un regolare contratto che dà origine a fenomeni fraudolenti, secondo lei quali sono le strade percorribili da un’Azienda dopo aver emesso la fattura e aver accertato il furto?

Certo. E’ proprio il cliente titolare di un regolare contratto di fornitura con l’azienda, o un soggetto che agisce nell’interesse dello stesso, a porre in essere l’atto fraudolento al fine di trarne profitto ai danni del Fornitore di energia elettrica o gas naturale.

La società erogatrice del servizio, ricevuta la notizia di reato ed i flussi dal Distributore Locale, si tutela emettendo fattura di conguaglio a recupero dei consumi non ancora contabilizzati, in quanto fino a quel momento ignara dell’esistenza degli stessi. Il cliente, sempre che non abbia contestato il verbale di ricostruzione dei consumi nei termini previsti dalla Delibera AEEG 200/99 (ovvero presentando le proprie osservazioni scritte adeguatamente documentate al Distributore Locale entro 30 giorni dalla notifica del documento), è tenuto al pagamento dell’importo addebitato. In mancanza della corresponsione della somma, è infatti assoggettato alle procedure di morosità poste in essere legittimamente dall’Azienda ex Delibera AEEG 04/08 e s.m.i.

Ciò che si evidenzia, riscontrato un aumento del fenomeno in oggetto forse anche in conseguenza alla crisi economica in atto, è l’estremo tentativo del cliente di portare la contestazione legata all’emissione della fattura per prelievo irregolare in sedi non ancora deputate alla discussione del fatto illecito di rilevanza penale, quale la Conciliazione Paritetica o il Servizio di Conciliazione AEEG gestito da Acquirente Unico. Tale espediente, seppur da un canto potenzialmente facilitatore dell’azione di recupero del credito per l’Azienda, in mancanza di una formale presa di posizione dell’AEEG desta oggi dubbi in riferimento alla competenza della sede stragiudiziale prescelta dall’utente alla gestione di obbligazioni civili, scaturite dalla commissione di un reato.